Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato “lo sciopero breve degli scrutini (comprese le attività
di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione)
di tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, per la durata così come
predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, con
data a partire, secondo l'articolazione regionale prevista ad oggi dalle singole regioni:
• 6 giugno: Campania, Emilia-Romagna, Veneto;
• 8 giugno: Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna;
• 9 giugno: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria;
• 10 giugno: Basilicata, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige (Trento);
• 11 giugno: Liguria
• 16 giugno: Trentino-Alto Adige (Bolzano)”.
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di
cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e dall’Accordo sugli scioperi nel Comparto Istruzione e
Ricerca del 2 dicembre 2020.
In particolare, si segnala come ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. d) e e), dell’Accordo su menzionato,
“gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non
finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini
superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico” (lett. d), e “gli scioperi proclamati
e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne
la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare
un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della
conclusione”.
Inoltre, affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali,
codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima
urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo,
ai lavoratori.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.
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